Sicilia - Legge Regionale 7/2003, Art. 32 "Prevenzione rischi
sismico"
La
Regione Sicilia ha snellito le procedure per l'autorizzazione
all'inizio dei lavori prevista dalla precedente normativa. Ferma
restando la responsabilità del progettista, del direttore
dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora
operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche
adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi
possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta
presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio
civile.
Per maggiori informazioni, scaricate subito la Legge Regionale
7/2003 completa , in allegato al presente
articolo.