Gli interventi locali e di riparazione: Interventi sui solai
L'intervento
maggiormente invasivo sui solai è la totale sostituzione
degli stessi; ovviamente, sono da evitare gli interventi di
sostituzione di solai esistenti con solai il cui peso sia
sensibilmente differente (maggiore del 20%) da quello del solaio
esistente.
Inoltre, alcune regole pratiche conducono a ottimizzare
l'intervento di sostituzione: lasciare inalterate le orditure dei
vari campi di solaio; non modificare la rigidezza nel piano del
solaio, non modificare la quota di imposta dei solai (in
particolare, non innalzarla); uniformare le quote relative dei
campi di solai adiacenti.
Può accadere anche di dover operare un foro in un solaio, in
particolare a ridosso di una parete; in tal caso occorre
considerare idonee opere di rinforzo sulla parete stessa in quanto
risulterebbe priva del controvento orizzontale precedentemente
costituito dal solaio stesso.
Negli interventi di consolidamento dei solai per il recupero della
capacità portante o al miglioramento dei loro collegamenti
con la compagine muraria si raccomanda l'utilizzo delle tecniche
suggerite dalla normativa citata, per altro analoghe a quelle
già conosciute. L'eventuale ricorso a materiali innovativi
(ad esempio fasce di fibra di carbonio) deve avvenire secondo le
indicazioni del punto C8.A.7.3 se essenziali al conferimento di
livelli di resistenza e/o duttilità richiesti.
Quando si opera un cambio di destinazione d'uso occorre fare una
precisazione: quando a questo si accompagna il rifacimento parziale
o totale del solaio l'intervento è classificabile
nell'ottica del "miglioramento" o "adeguamento" e non può
essere trattato come intervento locale.
La
realizzazione di nuove strutture esterne a sbalzo, quali aggetti e
sbalzi possono essere considerate come non significativa per la
muratura portante esistente, e quindi classificata come "intervento
locale" se e solo se sussistono le seguenti condizioni:
§ a) luce dello
sbalzo inferiore a 160 cm;
§ b) superficie
dello sbalzo inferiore a 5,00 mq;
§ c) rapporto
tra la superficie del balcone e quella del piano sia inferiore al
5%;
§ d) rapporto
tra la lunghezza del balcone e la lunghezza della parete sia
inferiore al 75%;
La
realizzazione di nuove strutture esterne quali porticati e logge,
generalmente a realizzarsi in adiacenza ad edifici esistenti,
può essere supposta non significativa per l'edificio
esistente, e quindi classificata come "intervento locale" o "nuova
costruzione", se ricorrono le seguenti condizioni:
§ profondità
inferiore a 300 cm;
§ superficie
coperta inferiore a 20,00 mq;
§ rapporto tra
la superficie e quella del piano inferiore al 15%;
§ copertura
realizzata con materiali leggeri (max 100 kg/mq) e non
praticabile.
Si
dovrà sempre tenere conto di altri analoghi interventi
già eseguiti con riferimento alla situazione originaria
dell'edificio.
In tale tipologia possono rientrare anche le nuove scale esterne.
In particolare, ai fini della trasmissione mutua delle azioni
orizzontali di natura sismica, sarà possibile ancorare tali
manufatti alle strutture esistenti in muratura, senza procedere a
verifiche globali (miglioramento o adeguamento) per l'edificio esistente. Gli effetti
reciprocamente trasmessi devono essere sostanzialmente trascurabili
sia in termini di massa che di rigidezza e gli ancoraggi dovranno
comunque essere correttamente dimensionati.
Il rifacimento di una copertura di un edificio in muratura
può essere classificato come "interventi locali" se, oltre a
quanto già previsto per i solai di piano, non sussista
cambio di destinazione d'uso del sottotetto e l'eventuale
innalzamento del livello di copertura sia limitato alla sola
realizzazione di cordonatura in c.a. perimetrale e comunque
inferiore ai 50cm.